ACCORDI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
VERBALE DI ACCORDO
In Roma, addì 30 Aprile 2003
Fra l’ASSOTELECOMUNICAZIONI, ASSTEL rappresentata dal Presidente Vittorio Colao, assistito dal Direttore Raffaele Delvecchio, con l’assistenza della Confindustria rappresentata da Giorgio Usai, Elio Schettino e Giovanni Ricci Curbastro, e da una Delegazione composta da: Alberto Allazzetta, Antonio Conti, Paolo Faieta, Angelo Favilli, Paolo Fiore, Paolo Fontana, Massimo Forbicini, Simone Mazzantini, Raffaele Nardacchione, Gianpaolo Parodi, Marco Rendina, Gianfranco Ruggieri, Carlo Maurizio Stiatti, Enrico Tosco, Michele Angelo Verna;
e la SLC- CGIL, rappresentata da Fulvio Fammoni e Rosario Strazzullo;
e la Fistel - CISL, rappresentata da Fulvio Giacomassi e Raffaella Di Rodi;
e la UilCom -UIL, rappresentata da Bruno Di Cola e Giorgio Serao.
premesso che
- l’art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28 giugno 2000 (di seguito, CCNL) ha previsto l’istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo;
- a tale fine è stato concordato di realizzare la trasformazione in fondo di settore del “Fondo nazionale pensione per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione- Telemaco”;
- con accordo tra le Parti stipulanti devono essere stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo;
- per i lavoratori già iscritti a Fondi di settore si rende necessario salvaguardare la continuità di iscrizione a tali Fondi fino alla suddetta trasformazione; si conviene quanto segue
1) Il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione –Telemaco” assume le caratteristiche di Fondo pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 52 del CCNL.
Il Fondo è rivolto ai lavoratori dipendenti – operai, impiegati e quadri, non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro - delle aziende, e delle Associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, che applicano il CCNL.109
Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma che precede e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata. La permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione dello Statuto del Fondo Telemaco ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle Fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.
L’operazione non determina soluzioni di continuità nell’attività del Fondo oggi operante, del quale quello di settore mantiene tutte le caratteristiche e le modalità di funzionamento, come indicate negli Accordi Istitutivi del 30 marzo 1998 e del 29 luglio 1998, che non risultino incompatibili con quanto di seguito concordato. Ogni richiamo alle “Parti stipulanti”, contenuto nelle predette fonti , deve intendersi riferito alle Parti che stipulano il presente accordo.
2) La contribuzione al Fondo si realizza attraverso:
- un'aliquota a carico del socio lavoratore;
- un'aliquota a carico della rispettiva Azienda associata;
- la destinazione di una quota dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto maturando.
Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata al 1% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che alla data di sottoscrizione del presente accordo versino contributi ad altra forma complementare in misura inferiore a quella sopra indicata, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto:
- per l’anno 2003: 0,7%;
- per l’anno 2004: 0,8%;
- per l’anno 2005: 0,9%;
- dall’anno 2006: 1,0%.
La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che risultino già costituite alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le quali alla medesima data non versino contributi ad alcuna forma pensionistica complementare, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto:
- per l’anno 2003: 0,8%;
- dall’anno 2004: 1,0%.
Eventuali modificazioni ed integrazioni saranno convenute dalle medesime Parti stipulanti il presente Accordo.
L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dalle Aziende esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.
Ferma restando la libertà di adesione, per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 (28 aprile 1993) è dovuta l'integrale destinazione al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto.
Secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto del Fondo, il Consiglio diAmministrazione del Fondo, disciplina la facoltà del lavoratore di elevare la propria contribuzione.
I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, unitamente ai contributi a carico delle Aziende, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l’importo della quota di Trattamento di Fine Rapporto.
Ciascuna Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l’entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta l’anno il Fondo fornirà ad ogni singolo lavoratore comunicazione dei versamenti effettuati dalla rispettiva Azienda.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione la contribuzione al Fondo è sospesa, fatta salva l’ammissione del lavoratore a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
I contributi versati dalle Aziende al Fondo non sono computabili ad alcun altro effetto.
3) Le posizioni individuali dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL i quali, al momento dell’avvio del Fondo di settore, risultino iscritti ad altre forme di previdenza complementare di tipo collettivo possono essere trasferite al Fondo Telemaco. Il dipendente può, in alternativa, trasferire la propria posizione ad altra forma complementare o riscattarla ovvero mantenerla nel fondo di provenienza ove lo statuto di tale fondo lo consenta. L’opzione deve essere comunicata all’Azienda di appartenenza entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dell’informativa di cui appresso.
Decorso tale termine, la contribuzione del datore di lavoro e l’obbligo di versamento del TFR sussistono esclusivamente nei confronti dei dipendenti le cui posizioni individuali siano state oggetto di trasferimento al Fondo Telemaco.
L’esercizio delle suddette facoltà è subordinato alla ricezione da parte dei lavoratori di adeguata informativa sulle caratteristiche del Fondo Telemaco, con particolare riguardo agli aspetti inerenti gli oneri contributivi.
Le Parti si riservano di verificare la possibilità che, alla luce dell’attuale assetto normativo e delle intese che potranno intercorrere con gli altri fondi di settore interessati, le posizioni dei lavoratori sopra indicati, i quali non abbiano fatto pervenire all’Azienda nel predetto termine alcuna manifestazione di volontà, vengano trasferite al Fondo Telemaco e, ove nel predetto termine il Fondo Telemaco avvii la gestione multicomparto, il trasferimento avvenga verso linee di gestione che abbiano un profilo rischio/rendimento analogo a quello scelto dal lavoratore nel fondo di provenienza.
L’informativa di cui sopra dovrà contenere chiare ed inequivocabili indicazioni in tal senso.
4) A seguito della trasformazione del Fondo, le Parti raccomandano l’ampliamento della composizione dell’Assemblea dei Delegati a 60 membri, per metà eletti dai soci lavoratori e per metà eletti dalle Aziende associate.
In relazione alle predette modifiche le Parti raccomandano agli Organi competenti che le elezioni per il rinnovo dell`Assemblea dei Delegati vengano indette entro 30 giorni dalla definizione del nuovo Regolamento Elettorale. Gli Organi statutari restano confermati nell`attuale composizione fino allo svolgimento delle elezioni.
Il presente Accordo sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo Telemaco per gli adempimenti necessari. Le Parti concordano di proporre al Consiglio di Amministrazione del Fondo Telemaco di apportare allo Statuto del medesimo le modifiche indicate in Allegato.
5) Le Parti interpretano il termine “presentazione” di cui agli articoli 4, comma 7 e 21 comma 2 dello Statuto quale ricezione della domanda di adesione da parte delle aziende.
Norma transitoria A
I lavoratori con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, che alla data di avvio dell’operatività del fondo di settore siano già iscritti ad altro fondo di previdenza complementare, possono trasferire la propria posizione al Fondo Telemaco entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento di apposita informativa.
Norma transitoria B
Le Parti si impegnano a valutare entro l’anno 2003 l’opportunità di disporre l’ampliamento dell’ambito dei destinatari del Fondo Telemaco al fine di comprendervi i lavoratori titolari di contratto di apprendistato.