Contratto di apprendistato

Art . 20 - Contratto di apprendistato

1. Le Parti si danno atto che l’apprendistato è uno specifico rapporto di lavoro finalizzato a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un’idonea qualificazione professionale nell’obiettivo di favorite lo sviluppo, anche qualitativo, dell’occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL. 
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso un’adeguata formazione volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con giovani che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione. 
5. Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere il raggiungimento di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli categoriali 5°, 6° e 7°, ovvero il raggiungimento di una qualificazione tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3° e 4°. 
6. L’apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo.
7. Può essere consentito un periodo di prova di durata non superiore a 2 mesi per il livello di inquadramento finale 6° e 7° , e non superiore ad un mese negli altri casi. 
8. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini dell’inquadramento è la seguente: 

A) Lavoratori in possesso di laurea 
Totale mesi 30 
I periodo mesi 15 
II periodo mesi 15 

I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di I livello (Laurea breve) o di laurea non coerente con la qualificazione professionali da acquisire

B) Lavoratori in possesso di diploma 
Totale mesi 42 
I periodo mesi 21 
II periodo mesi 21 

I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di di sei mesi (periodo totale) e tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma non coerente con la qualificazione professionale da acquisire

C) Lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo
Totale mesi 54 
I periodo mesi 27 
II periodo mesi 27 

9. Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello sotto quello di destinazione finale.Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente inquadrati al secondo livello. 
10. Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul secondo periodo delle tabelle sopra riportate) è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.
Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
11. E’ demandata alle parti, a livello aziendale, la definizione dell’applicazione agli apprendisti, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive eventualmente in atto a livello aziendale.
12. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all’apprendista non in prova si applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37.
13. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione della costituzione delle RSU di cui all’art. 8 del presente CCNL. 
14. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

FORMAZIONE 
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. 
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d’intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto segue.
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale. 
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarà pari ad un terzo del monte ore medio previsto per il primo anno di formazione e comunque non dovrà essere inferiore a 40 ore di formazione. Sarà collocata all’inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. 
I profili formativi sono definiti nell’allegato 2, che forma parte integrante del presente contratto. 
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal D.M. 10 Ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. 
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento. 
La formazione formale può essere esterna o interna all’azienda, in conformità con la legislazione vigente. 
Ai fini dei requisiti aziendali per l’erogazione all’interno della stessa azienda dell’intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali, diversi da quelli in cui si svolge la normale attività produttiva. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. 
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l’idoneità dei locali che l’impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali – in caso di azienda plurilocalizzata – potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione. 
Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. 
Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 Febbraio 2000.