Decorrenza e durata

Art. 4 - Decorrenza e durata

CCNL TLC 2009/2011
1. Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all’art. 3, il presente Contratto – che ha valenza per il triennio 2009-2011 – decorre dalla data di stipula, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31 dicembre 2011.
2. Il contratto s’intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata A/R; in caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale. 
3. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
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CCNL TLC 2012/2014
1. Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all’art. 3, il presente contratto – che ha valenza per il triennio 2012-2014 – decorre dalla data di stipula, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31 dicembre 2014.
2. Il contratto s’intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata a.r.; in caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

3. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.