Riposo settimanale

Art. 29 – Riposo settimanale 

1.Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. 
2.Con riferimento ai lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale. 
3.L’azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.