CdS (Contratti di Solidarietà)

Sono accordi stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali allo scopo di evitare licenziamenti o di favorire nuove assunzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro.
Si distinguono in:
difensivi quando si prefiggono di evitare riduzioni di organico attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori 
espansivi quando hanno lo scopo di incrementare l’occupazione aziendale attraverso una contestuale e programmata riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione.
Nel caso di stipula dei contratti di solidarietà, la misura del trattamento di integrazione salariale è pari al 60% (elevato temporaneamente fino al 31.12.2013 all’80%) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro. Si sottolinea che, mentre le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) consistono nell’80% della retribuzione persa nei limiti però dei c.d. massimali mensili, l’importo dell’integrazione salariale per contratto di solidarietà non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla L. 13 agosto 1980, n. 427; sull’importo corrisposto si applica comunque la  riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 L. n. 41 del 26.2.1986.
L’azienda non è tenuta al versamento del contributo addizionale.
I contratti possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi prorogabili per altri 24 e, per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno, fino a 36 mesi.