Formazione professionale

Art. 2 – Formazione professionale

A) AGENZIA BILATERALE PER LA FORMAZIONE DI SETTORE
1.Assotelecomunicazioni – Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono di istituire dal 1 giugno 2010 l’Agenzia Bilaterale per la Formazione di Settore (ABF). 
2.I compiti, le modalità organizzative e di finanziamento dell’ABF sono definiti nel Protocollo allegato al presente CCNL. 
3.Le Parti si danno atto che con l’operatività dell’ABF si estinguono i compiti della Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale che viene conseguentemente sciolta.
4.Tanto premesso, viene costituito un Gruppo di lavoro paritetico di dodici esperti – sei per la parte sindacale e sei per la parte datoriale che entro il 30 aprile 2010 definirà gli atti giuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento Operativo) e tutti gli adempimenti propedeutici all’operatività dell’ABF in conformità a quanto previsto dal presente CCNL e dal Protocollo allegato. 

B) COMMISSIONI FORMAZIONE A LIVELLO AZIENDALE 
1. Le Parti convengono di istituire apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2000 dipendenti. 
2. Ogni Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da sei componenti, di cui tre inrappresentanza dell’impresa e tre in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle R.S.U., ove costituite. 
3. La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività: 
– monitorare i fabbisogni formativi connessi all’esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’impresa; 
– formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati; 
– effettuare un’analisi quali-quantitativa dell’attività di formazione e riqualificazione svolta alivello annuale nell’impresa. 
4. Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell’Associazione degli industriali competente o presso altra sede concordata dalle Parti. 
5. Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all’unanimità dei loro componenti.