Art. 55 - Istituzione della Sanità integrativa di settore
1. Assotelecomunicazioni – Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, in qualità di Parti stipulanti, si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale definita dal CCNL costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo come confermato dall’esistenza di un’ampia diffusione tra le aziende del settore di strumenti definiti a livello aziendale.
Al fine di assicurare una più ampia e omogenea diffusione di detto istituto, le Parti convengono l’istituzione di una Commissione Operativa - composta da dodici esperti, sei per la parte datoriale e sei per le OO.SS. stipulanti il presente CCNL - che, partendo dai risultati delle indagini paritetiche già svolte, formuli alle Parti entro il 30 giugno 2010 una proposta per l’avvio, entro il 1° gennaio 2011, di un ente di assistenza sanitaria integrativa di tutti i lavoratori delle Aziende cui si applica il presente CCNL e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. La soluzione così individuata potrà costituire punto di partenza per l’equiparazione delle prestazioni base di tutte le aziende del settore. In tale ottica la Commissione proseguirà i suoi lavori per valutare possibili strumenti e soluzioni bilaterali nonché modalità di gestione ed entro il 30 giugno 2011 formulerà alle Parti una proposta.
2. La Commissione si atterrà ai principi di seguito indicati [indicati nel protocollo allegato]:
a) definizione dei profili di copertura secondo uno schema modulare che, partendo da un pacchetto di prestazioni base - che preveda un contributo complessivo pro capite pari a 120€ annui, di cui 96€ a carico azienda e 24€ a carico del lavoratore - consenta ulteriori estensioni;
b) apertura a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della disciplina fiscale dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi (art. 1, commi 197-199, l. 24 dicembre 2007, n. 244; Decreto Ministero salute 31 marzo 2008, già noto come “Decreto Turco” etc.);
d) adesione su base volontaria dei dipendenti, con conseguente assunzione del relativo onerecontributivo da parte dei datori di lavoro e del lavoratore stesso;
e) possibilità per i lavoratori aderenti di:
- aggiungere moduli al pacchetto;
- estendere la copertura ai familiari di norma fiscalmente a carico;
f) sono fatte salve le forme alternative di assistenza sanitaria integrativa istituite a livello aziendale.