Le parti premesso che
è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresenta-tività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;
la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche con-siderando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favo-rire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle dif-ferenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esi-genze delle persone;
è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite; fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di ga-rantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rap-presentanze sindacali dei lavoratori, tutto ciò premesso le parti convengono che