Assunzione

Art. 14 – Assunzione

1. L’assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria, il livello di inquadramento e il profilo professionale di appartenenza ai sensi dell’art. 23 (Classificazione professionale) del presente Contratto;
c) il luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente all’atto dell’assunzione;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell’eventuale periodo di prova.
2. Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro.
3. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta d’identità o altro documento equivalente;
b) il libretto di lavoro o altro documento equivalente;
c) il certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
d) il certificato di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a tre mesi (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);
e) il certificato degli studi compiuti;
f) l’eventuale documento attestante la posizione rispetto al servizio militare;
g) lo stato di famiglia;
h) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
i) ogni altro documento che l’azienda ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
4. Il lavoratore dovrà dare comunicazione formale degli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
5. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 25 della legge n. 223/1991, al fine del calcolo della percentuale di cui al primo comma dell’art. 25 della legge citata, si tiene esclusivamente conto dei lavoratori inquadrati all’atto dell’assunzione nei livelli di classificazione professionale 1°, 2° e 3°, con esclusione in quest’ultimo caso dei seguenti profili: addetto agli interventi tecnici, tecnico di supervisione e controllo, addetto alla gestione amministrativa. Dal computo della suddetta riserva è inoltre escluso il restante personale, tra cui i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza, nonché quelli destinati a servizi essenziali ai fini dell’integrità e dell’affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinati con Decreto del Presidente del Consiglio.

DICHIARAZIONE A VERBALE 
Le Parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n.675 sulla tutela della privacy.