Art. 13 – Contributi sindacali
1. Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna diretta all’azienda di delega debitamente sottoscritta, l’azienda stessa provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
2. La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l’indicazione della Organizzazione sindacale cui l’azienda verserà l’importo della trattenuta mensile e del mese di decorrenza. Tale importo è stabilito nella misura dell’1% da calcolare sul minimo tabellare ed ex indennità di contingenza per tredici mensilità; la percentuale stessa non potrà essere modificata nel corso dell’anno solare.
3. In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente, salvo revoca da parte del dipendente, che potrà intervenire in qualsiasi momento.
4. Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà luogo ad alcuna trattenuta né a successivo recupero.
5. L’importo delle trattenute sarà versato mensilmente dall’azienda su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento, dovranno essere comunicate all’azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.